CONSIGLIO D’EUROPA
COMITATO DEI MINISTRI

RISOLUZIONE INTERINALE DH 99/437

Diritti umani
Durata eccessiva delle procedure davanti alle giurisdizioni civili in Italia:
misure supplementari di carattere generale.

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 15 luglio 1999, in occasione della 677° riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, in virtù degli art. 32 e 54 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle Libertà fondamentali (qui appresso denominata "La Convenzione") e dell’art. 46, par. 2 della Convenzione, così come emendato dal Protocollo n.11, e viste le Regole che ha adottato, relative all’applicazione di questo articolo;

Sottolineando la necessità per gli Stati contraenti di prendere rapidamente tutte le misure necessarie per conformarsi al loro obbligo di evitare la ripetizione di violazioni della Convenzione simili a quelli constatati nelle decisioni della Corte europea dei diritti umani e nelle decisioni del Comitato dei Ministri;

Viste le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e le decisioni del Comitato dei Ministri che ha rilevato dalla fine degli anni Ottanta un gran numero di violazioni dell’art. 6, par.1, della Convenzione, per la durata eccessiva delle procedure davanti alle giurisdizioni civili;

Viste le misure prese dall’Italia, dopo il 1990, a seguito di queste constatate violazioni, misure riassunte nella risoluzione adottata dal Comitato dei Ministri nel quadro del suo controllo sull’esecuzione delle decisioni della Corte nel caso Zanghì (Risoluzione DH (95)82) così come le nuove misure progettate, riassunte nella Risoluzione relativa alle misure supplementari di carattere generale (Risoluzione DH (97) 336);

Ricordando che in quest’ultima risoluzione il Comitato dei Ministri ha constatato che il numero delle violazioni dell’art. 6, par.1, non erano ancora diminuite, ha deciso di riprendere l’esame delle riforme necessarie per risolvere il problema della durata delle procedure davanti alle giurisdizioni civili in Italia, ed ha anche deciso, per conseguenza, di mantenere i relativi casi nel suo ordine del giorno, fino alla realizzazione di queste riforme;

Avendo invitato il Governo dello Stato convenuto a continuare a informare il Comitato dei Ministri sull’effetto delle misure supplementari prese e dello stato di avanzamento delle altre riforme programmate al fine di risolvere questo problema, visto l’obbligo che ha l’Italia di conformarsi alle decisioni della Corte e alle decisioni del Comitato dei Ministri, secondo gli att. 53 e 32, par. 4, della Convenzione, nonché dell’art. 46, par.1, della Convenzione così come emendato dal Protocollo n. 11;

Considerato che in occasione dell’esame di questa questione da parte del Comitato dei Ministri, il Governo dello Stato convenuto ha dato a questo le informazioni riassunte nell’allegato alla presente risoluzione;

Avendo notato con soddisfazione l’aumento considerevole dell’efficienza dei tribunali quanto a casi risolti, ma ricordando i problemi importanti che restano da risolvere;

Esorta le autorità italiane a proseguire i loro sforzi;

Dichiara, dopo aver preso conoscenza delle informazioni fornite dal Governo italiano che ha provvisoriamente adempiuto le sue funzioni in virtù degli art. 54 e 32 della Convenzione e dell’art. 46, par. 2, della Convenzione così come emendato dal Protocollo n. 11;

Decide di riprendere, al più tardi fra un anno, l’esame della questione per sapere se le misure annunciate servano veramente a prevenire nuove violazioni della Convenzione e decide di conseguenza di non esaminare, nell’intervallo, che le questioni riguardanti la concessione o il pagamento della riparazione equitativa e le altre misure di carattere individuale che potrebbero imporsi in affari specifici.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE DH (99) 437 - Risposta del Governo Italiano.

Informazioni fornite dal Governo italiano, in occasione dell’esame fatto dal Comitato dei Ministri, delle misure supplementari da prendere per risolvere il problema posto dalla durata eccessiva delle procedure civili in Italia.

In occasione dell’adozione della Risoluzione D H (97) 336 da parte del Comitato dei Ministri, il Governo italiano aveva segnalato alcune iniziative legislative avviate, da un lato per assicurare la liquidazione dell’arretrato giudiziario accumulato nel corso degli anni e, d’altra parte, a introdurre riforme strutturali nella legislazione e organizzazione dei tribunali. Questo piano di razionalizzazione del sistema giudiziario e di riforma del processo civile si trova attualmente in una fase avanzata di realizzazione. Inoltre gli effetti positivi seguiti all’istituzione del Giudice di Pace dopo il 1995 (v. Risoluzione D H (95) 82) cominciano a farsi sentire pienamente.

L’esame dei dati (dal 1995 alla fine del primo semestre 1998) mostra che la proporzione delle procedure concluse, in rapporto all’afflusso dei nuovi affari, si è gradualmente evoluto dal 74% al 103%; il numero delle cause in sofferenza - più di 3 milioni alla fine del primo semestre 1998 - è dunque attualmente sul punto di diminuire in ragione del 3% all’anno. In effetti 836.110 procedimenti sono stati definiti nel corso del primo semestre 1998, avuto riguardo alla giurisdizione civile nel suo insieme (comprese quelle del lavoro e d’appello) contro un afflusso di 810.415 nuovi processi nello stesso periodo.

L’istituzione del Giudice di Pace ha giocato un ruolo determinante in questo processo di nuova efficienza del processo civile, prendendo in carico una parte importante dei nuovi processi (24% secondo le statistiche relative al primo semestre 1998). Se ci si riferisce ai dati del 1998 si nota che, su 1.064.535 processi pendenti, 759.451 sono stati definiti, cioè il 71,3% del totale e 91,5% in rapporto ai nuovi processi. Il numero di cause pendenti davanti a queste giurisdizioni è dunque relativamente poco importante. D’altra parte le informazioni disponibili lasciano intendere che meno del 10% delle causa decise da Giudice di Pace sono state appellate.

Tenuto conto dei mandati che giungono a scadenza, il reclutamento di 4.412 Giudici di Pace è attualmente in corso (2.986 sono stati già nominati) e a seguito della L. n. 82 del 2 aprile 1999, essi potranno restare in servizio fino a 75 anni. Una volta che gli effettivi dei giudici aggregati e i posti di Giudice di Pace previsti saranno interamente coperti, queste giurisdizioni potranno funzionare a pieno regime.

Conformemente alla L. n. 276 del 22 luglio 1997, certe sezioni provvisorie ( le "Sezioni stralcio"), incaricate specialmente di esaurire le cause pendenti davanti alle giurisdizioni civili alla data del 30 aprile 1995, sono entrate un funzione nel novembre 1998.

Queste sezioni sono composte da un giudice ordinario e da almeno 2 giudici onorari. Alla fine d’aprile 1999, solamente 444 dei 1.000 giudici onorari previsti erano stati nominati (di cui 329 già attivi). Per permettere l’entrata in funzione delle sezioni, 390 magistrati di carriera vi sono stati provvisoriamente destinati. La legge n. 399 del 1998 ha tuttavia reso meno restrittive le condizioni di accesso alla funzione di giudice onorario, e ciò dovrebbe permettere la copertura dei posti vacanti senza ricorrere ai magistrati di carriera.

Il Governo italiano ritiene che il lasso di cinque anni previsto per l’esaurimento delle 640.056 cause affidate a questi giudici aggregati sarà rispettato. Un primo rapporto sul funzionamento delle "Sezioni stralcio" sarà fatto nel luglio 2000.

Il 2 giugno 1999, il d.l. n. 51 del 19.2.1998 (che metteva in opera la legge delega n. 254 del 16 luglio 1997), è diventata operativa, allargando maggiormente la competenza del giudice unico di prima istanza. Questa misura tende a concentrare in una sola giurisdizione di prima istanza - che opera normalmente con un giudice unico - le competenze prima esercitate rispettivamente dai tribunali e dalle preture.

549 uffici giudiziari sono stati soppressi e le circoscrizioni giudiziarie sono state modificate. Questa nuova concentrazione delle risorse dovrebbe permettere una migliore efficienza nella gestione dei processi.

Parallelamente una legge (n.155) è stata adottata il 5 maggio 1999. Essa conferisce al Governo il compito di adottare, prima del dicembre 1999, misure per decongestionare i cinque tribunali più sovraccarichi, cioè Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo.

Il previsto reclutamento di mille nuovi giudici di carriera e di magistrati onorari aggiuntivi permetterà di migliorare il servizio, specie per ciò che concerne i tribunali più svantaggiati. I posti in questi tribunali saranno coperti grazie a misure organizzative particolari e con un sistema di incentivi.

Infine, sempre allo scopo di sottrarre alla magistratura il sovraccarico di lavoro derivante dagli affari meno importanti, il Gabinetto legislativo del Ministero della Giustizia sta mettendo a punto un progetto legge tendente a stabilire forme alternative di risoluzione delle controversie civili.

Inoltre una proposta di legge (n. 3813/S, "Misure per accelerare le procedure e previsione di riparazione equitativa in caso di violazione del "termine ragionevole del processo") è stato recentemente presentata al Senato. Questa proposta mira a creare un mezzo efficace di ricorso interno in materia di durata delle procedure. L’istanza interna potrebbe concedere un soddisfacimento equitativo in caso di superamento della durata "ragionevole" di una procedura.

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