CAMERA DEI DEPUTATI
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI L. - N. 2463
Norme per la promozione della
conciliazione stragiudiziale professionale
d'iniziativa dei deputati
COLA, BELLOTTI, BIONDI, CARRARA, GIORGIO CONTE,
CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DEODATO,
FOTI, FRAGALA', FRANZ, GAMBA, ALBERTO GIORGETTI, LANDOLFI,
LEO, LISI, MACERATINI, ONNIS, ORICCHIO, ANTONIO PEPE,
PERROTTA, PORCU, PAOLO RUSSO, SELVA, STRANO, TRANTINO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. La Repubblica
promuove ed incentiva il ricorso alla conciliazione
stragiudiziale professionale come metodo per la risoluzione
consensuale delle controversie civili che vertono su diritti
disponibili, nelle sedi, con le modalità e con gli effetti
previsti dalla presente L..
Art. 2. (Definizione).
1. Ai fini della
presente L., per conciliazione stragiudiziale professionale si
intende una procedura in cui un terzo soggetto neutrale, diverso
dal giudice competente, facilita la comunicazione e la
negoziazione fra le parti coinvolte in una controversia al fine
di promuoverne la risoluzione consensuale tramite un accordo.
Art. 3. (Princìpi generali).
1. La procedura
di conciliazione stragiudiziale professionale è improntata ai
principi di informalità, concentrazione e oralità.
2. Il ricorso
alla procedura ha carattere volontario; le parti possono
parteciparvi anche senza l'assistenza di un difensore, salva
diversa previsione contenuta nello statuto dell'organismo di
conciliazione in relazione al valore o alla complessità tecnica
della controversia.
3. Il
conciliatore non ha il potere di emettere decisioni vincolanti in
merito alla controversia.
Art. 4. (Organismi di conciliazione).
1. Alle
conciliazioni gestite con le procedure di cui alla presente L.
da uno degli organismi di cui agli articoli 7, 9 e 10 sono
riconosciuti gli effetti di cui all'art. 12 e gli incentivi
di cui all'art. 13.
Art. 5. (Riservatezza).
1. Salvo diversa
concorde volontà delle parti, e nei limiti previsti dalla
presente L., ogni elemento risultante dalla procedura di
conciliazione prevista dalla medesima L. è riservato e ne
sono vietate la diffusione al pubblico e la produzione,
l'esibizione ed in generale l'utilizzabilità in giudizio come
elemento o argomento di prova. Il conciliatore, i suoi ausiliari
o collaboratori e chiunque altro venga a conoscenza della
procedura per ragioni di ufficio o di servizio non possono
testimoniare su fatti e circostanze relativi alla medesima
procedura di conciliazione.
Capo II
ORGANISMI E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
Art. 6. (Princìpi generali).
1. Gli organismi
privati di conciliazione di cui all'art. 7 adottano le misure
idonee ad assicurare che:
a)
i propri conciliatori abbiano frequentato un apposito corso di
formazione sulle tecniche di conciliazione, di durata non
inferiore a quaranta ore, con superamento di esami finali, e
abbiano svolto il ruolo di assistente in almeno dieci
conciliazioni;
b)
il conciliatore a cui è affidata una controversia abbia adeguata
competenza nella materia oggetto del contendere.
2. Gli organismi
di conciliazione di cui agli articoli 9 e 10 adottano, nei
rispettivi statuti, le misure idonee ad assicurare che:
a)
i conciliatori iscritti nei propri elenchi abbiano frequentato un
apposito corso di formazione sulle tecniche di conciliazione, di
durata non inferiore a trenta ore, con superamento di esami
finali, e abbiano svolto il ruolo di assistente in almeno tre
conciliazioni;
b)
il conciliatore a cui è affidata una controversia abbia adeguata
competenza nella materia oggetto del contendere.
3. Gli organismi
di conciliazione forniscono informazioni chiare ed accurate circa:
a)
la natura dei servizi offerti e le relative tariffe;
b)
la formazione, l'esperienza e i requisiti dei propri conciliatori.
4. Gli organismi
di conciliazione comunicano l'esistenza di qualsiasi relazione
con le parti che potrebbe ragionevolmente compromettere la
propria imparzialità o indipendenza. In particolare, gli
organismi di conciliazione comunicano alle parti:
a)
ogni interesse, economico o di altro tipo, in relazione all'esito
della controversia;
b)
ogni legame, finanziario, aziendale, organizzativo o
professionale rilevante, esistente con le parti, inclusi gli
accordi contrattuali che rinviano all'organismo la risoluzione
delle controversie.
5. Gli organismi
di conciliazione richiedono al propri conciliatori di
sottoscrivere un apposito codice etico, indipendentemente
dall'applicabilità agli stessi di altri codici etici
professionali.
6. Gli organismi
di conciliazione che offrono servizi volti ad agevolare la
risoluzione consensuale delle controversie tra consumatori ed
imprese sono tenuti, altresì a conformarsi ai principi indicati
nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile
2001, sui princìpi applicabili agli organi extragiudiziali che
partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in
materia di consumo.
7. Gli organismi
di cui agli articoli 9 e 10 possono stipulare tra loro
convenzioni per la gestione congiunta dell'attività di
conciliazione, ed avvalersi, tramite accordi di diritto privato,
di servizi offerti dagli organismi di cui all'art. 7.
Art. 7. (Organismi privati di conciliazione).
1. Gli organismi
privati di conciliazione:
a)
sono costituiti in forma di società per azioni;
b)
hanno capitale conferito per oltre il 50 per cento da soggetti
iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti
nonché, eventualmente, da altre categorie professionali
individuate con decreti del Ministro della giustizia;
c)
hanno come oggetto sociale esclusivo l'erogazione di servizi di
risoluzione delle controversie, incluse la consulenza e la
formazione in tale materia;
d)
includono nella denominazione sociale o nei segni distintivi la
dicitura "società di conciliazione"; possono inoltre
includere la dicitura "risoluzione alternativa delle
controversie";
e)
hanno sede legale ed almeno due sedi operative nel territorio
nazionale.
2. Nessun socio
può partecipare a più di una società di conciliazione.
3.
L'amministrazione delle società di conciliazione spetta
esclusivamente ai soci di cui al com. 1, lettera b).
4. Le azioni
delle società di conciliazione possono essere cedute per atto
tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa
disposizione dell'atto costitutivo. In caso di morte di uno dei
soci di cui al com. 1, lettera b), gli altri soci delle
società di conciliazione possono liquidarne la quota agli eredi,
ove non intendano sciogliere la società ovvero continuarla con
gli eredi medesimi.
5. Presso il
Ministero della giustizia è istituito il registro nazionale
degli organismi privati di conciliazione. Condizioni per
l'iscrizione al registro sono il rispetto dei requisiti di cui al
com. 1 e dei princìpi generali di cui agli articoli 3 e 6.
6. L'iscrizione
al registro di cui al com. 5 del presente art. costituisce
requisito per l'esercizio della conciliazione civile in materia
societaria ai sensi dell'art. 12, com. 4, della L. 3
ottobre 2001, n. 366.
7. Fermo restando
quanto disposto dagli articoli 9 e 10, l'uso, nella denominazione
sociale o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico, delle diciture "società di
conciliazione" e "risoluzione alternativa delle
controversie" da parte di soggetti non iscritti al registro
di cui al com. 5 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Alla predetta sanzione non si
applica l'art. 16 delle L. 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
8. Gli organismi
privati di conciliazione ottengono la certificazione ISO 9000
entro diciotto mesi dalla loro iscrizione al registro di cui al
com. 5, a pena di cancellazione dallo stesso.
Art. 8. (Procedura di conciliazione presso gli
organismi privati di conciliazione).
1. La procedura
di conciliazione è approvata per iscritto dalle parti che
possono, d'accordo con l'organismo di conciliazione e con il
conciliatore incaricato, modificarla per agevolare ulteriormente
la comunicazione e la negoziazione tra loro, fatto salvo, in ogni
caso, il rispetto dei princìpi generali di cui agli articoli 3 e
6.
Art. 9. (Camere di conciliazione presso i tribunali).
1. Ogni consiglio
dell'ordine degli avvocati istituisce presso il tribunale di
pertinenza una camera di conciliazione al fine di fornire la
possibilità di esperire un procedimento di conciliazione.
2. La camera di
conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale
dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e
delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del
circondario del medesimo tribunale.
3. Gli statuti
delle camere di conciliazione sono improntati al principio
dell'assenza di profili di interesse personale e lucrativo
nell'organizzazione interna e nell'erogazione del servizio.
4. In assenza di
designazione concorde ad opera delle parti, i procedimenti di
conciliazione sono assegnati, secondo i criteri di automatismo
previsti dagli statuti delle camere di conciliazione, ad uno
degli iscritti nell'elenco dei giuristi conciliatori, cui possono
accedere gli avvocati iscritti all'ordine da non meno di cinque
anni. Le camere di conciliazione possono altresì istituire
elenchi speciali formati da altre persone dotate dei requisiti di
cui all'art. 6, com. 2, lettera a), che siano
particolarmente esperte in specifiche materie.
Art. 10. (Camere di conciliazione per le controversie
tra consumatori ed imprese).
1. Presso ogni
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è
istituita una camera di conciliazione per la risoluzione delle
controversie di valore non superiore a 25.000 Euro tra
consumatori, anche associati tra loro, e imprese.
2. Gli statuti
possono inoltre estendere la competenza delle singole camere di
conciliazione alle controversie di valore più elevato di quello
stabilito al com. 1, in cui sia parte un consumatore o una
associazione di consumatori.
3. Ai fini di cui
al presente art., si applica l'art. 9, com. 3.
4. In assenza di
designazione concorde ad opera delle parti, i procedimenti di
conciliazione sono assegnati, secondo i criteri di automatismo
previsti dagli statuti delle camere di conciliazione, ad uno
degli iscritti nell'elenco dei conciliatori, cui possono accedere
gli avvocati ed i laureati in giurisprudenza, in scienze
politiche e in economia. Le camere di conciliazione possono
altresì istituire elenchi speciali formati da altre persone
dotate dei requisiti di cui all'art. 6, com. 2, lettera a),
che siano particolarmente esperte in specifiche materie.
Art. 11. (Procedura presso le camere di
conciliazione).
1. Presso le
camere di conciliazione di cui agli articoli 9 e 10, il
procedimento può essere avviato prima dell'instaurazione del
giudizio di merito, ovvero nel corso di esso, con conseguente
deroga concordata fra le parti ed il giudice al termine dilatorio
massimo stabilito per i rinvii delle udienze.
2. La procedura
inizia con istanza scritta, che può essere depositata o inviata
da entrambe le parti della controversia oppure da una sola di
esse. L'istanza di conciliazione contiene l'indicazione delle
parti, delle rispettive pretese ed una sommaria esposizione dei
fatti idonea all'individuazione delle ragioni che le sostengono.
3. In caso di
istanza unilaterale, le camere di conciliazione provvedono a
comunicarla sollecitamente all'altra o alle altre parti.
4. Il
conciliatore designato fissa un'udienza, da tenere entro venti
giorni dalla nomina, comunicandola sollecitamente alle parti.
All'udienza le parti possono comparire personalmente o tramite
soggetto munito di procura a transigere e conciliare, nonché
farsi assistere da un difensore.
5. Il
conciliatore sente le parti, anche separatamente, e può
ascoltare persone informate sui fatti, prendere visione di
documenti e procedere ad una sommaria istruzione.
6. Se una parte
chiamata ad intervenire all'udienza non si presenta, la parte che
si è presentata ha diritto al rilascio della copia del verbale
che attesta la mancata comparizione. Il comportamento della parte
che non compare all'udienza senza giustificato motivo può essere
valutato ai fini delle condanna alle spese processuali
nell'eventuale giudizio di merito.
7. All'esito del
procedimento il conciliatore formula una proposta di
conciliazione. Se la proposta è accettata, viene redatto
processo verbale sottoscritto dal conciliatore e dalle parti o
dai loro procuratori. In caso contrario, ciascuna delle parti
indica al conciliatore la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali è disposta a conciliare; viene redatto
processo verbale sottoscritto dal conciliatore e dalle parti o
dai loro procuratori; nel caso in cui le parti rifiutino di
sottoscriverlo, ne viene dato atto e vengono indicate le ragioni
del rifiuto.
8. Se il
procedimento di conciliazione è stato avviato su istanza di
tutte le parti, le posizioni assunte davanti al conciliatore sono
valutabili, nell'eventuale giudizio di merito, in sede di
decisioni sulle spese processuali. In particolare, il giudice,
valutando comparativamente le posizioni assunte nel processo di
conciliazione, le pretese formulate nel giudizio di merito e le
posizioni definite con la sentenza che pronuncia sul merito, può
escludere in tutto o in parte la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte che abbia ingiustificatamente rifiutato di
conciliare sulla base delle medesime o più favorevoli condizioni
rispetto a quelle riconosciute in sentenza, ovvero condannarla in
tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute dalla parte
che abbia aderito alla proposta di conciliazione.
Capo III
NORME PER FAVORIRE IL RICORSO ALLA CONCILIAZIONE
STRAGIUDIZIALE PROFESSIONALE
Art. 12. (Effetti del verbale di
conciliazione).
1. Il verbale di
conciliazione redatto dagli organismi di conciliazione di cui
all'art. 7 può essere sottoposto all'omologazione con
ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'organismo o del
luogo ove è stato sottoscritto il verbale. All'esito favorevole
del procedimento di omologazione, nel corso del quale viene
verificata la regolarità formale dell'accordo, la scrittura
privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione in forma specifica, l'iscrizione di ipoteca
giudiziale e la trascrizione nei pubblici registri.
2. Il verbale di
conciliazione redatto dagli organismi di conciliazione di cui
agli articoli 9 e 10 costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e la trascrizione nei pubblici
registri.
Art. 13. (Incentivi).
1. Il verbale di
conciliazione e tutti gli atti, documenti e provvedimenti
relativi al procedimento di conciliazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di
conciliazione è esente dall'imposta di registro senza alcun
limite di valore.
3. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'art. 10, com. 1, dopo la lettera l-ter) è
aggiunta la seguente:
"l-quater)
le somme corrisposte agli organismi pubblici e privati di
conciliazione riconosciuti dalla L., per l'esperimento delle
procedure di conciliazione stragiudiziale professionale delle
controversie civili e commerciali";
b)
all'art. 110, com. 1, le parole: "lettere a), f) e
g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a),
f), g) e l-quater)".
4. Chiunque,
prima di intraprendere una azione giudiziaria, dimostra di aver
infruttuosamente esperito una procedura di conciliazione, ai
sensi della presente L., della durata di almeno otto ore, ha
diritto alla riduzione alla metà dell'importo dovuto a titolo di
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui
all'art. 9 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 14. (Obbligo informativo per gli avvocati).
1. All'art.
11 del regio decreto-L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, è
aggiunto, in fine, il seguente com.:
"E'
obbligo dell'avvocato informare il cliente di tutte le possibilità
conciliative della controversia, prima di procedere alla
proposizione del giudizio e nel corso dello stesso".
2. L'avvocato ed
il cliente, qualora intendano procedere senza prima aver tentato
di risolvere la controversia ricorrendo ad uno degli organismi di
conciliazione previsti dalla presente L. sottoscrivono uno
stampato, predisposto dal consiglio dell'ordine di appartenenza,
nel quale danno atto di aver valutato negativamente tale
opportunità. La violazione del presente com. comporta
l'improcedibilità dell'azione.
Art. 15. (Conciliazione stragiudiziale raccomandata dal
giudice).
1. Il giudice,
qualora ritenga che vi siano gli estremi per il successo di una
conciliazione stragiudiziale, invita le parti a rivolgersi ad uno
degli organismi previsti dalla presente L..
Art. 16. (Interruzione dei termini di prescrizione).
1. La
proposizione di un'istanza di conciliazione presso uno degli
organismi di cui agli articoli 7, 9 e 10 della presente L.
costituisce atto di interruzione della prescrizione ai sensi
dell'art. 2943 del codice civile.
Art. 17. (Condizioni generali di contratto).
1. Le imprese
possono attestare nella pubblicità e nelle altre forme di
comunicazione rivolte al pubblico il loro impegno inserito nelle
condizioni generali di contratto, a:
a)
negoziare la risoluzione delle eventuali controversie
direttamente con la controparte, anche assistita da associazioni
di consumatori, istituendo appositi sportelli reclami e numeri
telefonici facilmente conoscibili e accessibili per i
consumatori;
b)
valutare, ovvero approvare preventivamente su proposta della
controparte, la partecipazione, in caso di fallimento del
negoziato di cui alla lettera a), ad una procedura di
conciliazione stragiudiziale professionale presso uno degli
organismi di conciliazione di cui alla presente L. prima di
avviare un arbitrato o un giudizio ordinario.
2. L'impegno di
cui al com. 1 è certificato dagli organismi di conciliazione di
cui alla presente L. in quanto espressione di una politica di
mercato favorevole agli utenti; la certificazione può essere
utilizzata nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione
rivolte al pubblico.
3. La falsità
dell'attestazione di cui al com. 1 o della certificazione di cui
al com. 2 del presente art. costituisce pubblicità
ingannevole e ne è in ogni caso disposta la sospensione
provvisoria ai sensi dell'art. 7, com. 3, del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni.
E' inoltre in ogni caso disposta la pubblicazione della pronuncia
e dell'apposita dichiarazione rettificativa di cui all'art. 7, com. 6, del medesimo decreto legislativo n. 74 del 1992, e
successive modificazioni.
Art. 18. (Informazione).
1. Il Ministro
della giustizia provvede al coordinamento delle informazioni e
dei siti telematici di livello distrettuale e promuove, di intesa
con il Ministro delle attività produttive, iniziative
informative dirette a diffondere capillarmente tra il pubblico la
conoscenza degli organismi di conciliazione e dei servizi offerti
dai medesimi.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19. (Commissione nazionale per la
promozione della risoluzione consensuale delle
controversie).
1. E' istituita,
con sede in Roma, la Commissione nazionale per la promozione
della risoluzione consensuale delle controversie, di seguito
denominata "Commissione", presieduta, anche a mezzo di
un delegato, dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro
della giustizia nomina tre componenti della Commissione, di cui
uno scelto tra le persone che si siano particolarmente distinte
nella promozione della conciliazione stragiudiziale. Gli altri
componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia
previa designazione:
a)
uno del Ministro delle attività produttive;
b)
uno del Consiglio superiore della magistratura;
c)
uno del Consiglio nazionale forense;
d)
uno delle camere di conciliazione istituite presso i
tribunali;
e)
uno dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. Alla
Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
vigilare sull'effettivo perseguimento delle finalità
ispiratrici di cui all'art. 1;
b)
realizzare studi e presentare proposte sulle materie che
formano oggetto della presente L., anche al fine di promuovere
progetti pilota per l'ulteriore sperimentazione della
conciliazione stragiudiziale professionale presso gli organi
giurisdizionali;
c)
promuovere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, l'insegnamento universitario
delle tecniche e del quadro giuridico della conciliazione nonché
la conoscenza delle opportunità professionali offerte
dall'esercizio della conciliazione nelle forme previste dalla
presente L..
4. Il Ministro
della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato
di attuazione della presente L. e sull'attività della
Commissione.
5. Con decreto
del Ministro della giustizia sono stabilite le indennità per i
componenti della Commissione.
6. Il Ministro
della giustizia provvede al funzionamento della Commissione con
strumenti di revisione organizzativa e rimodulazione funzionale
degli uffici, che assicurino l'invarianza della spesa quanto a
strutture e personale.
Art. 20. (Attuazione).
1. Le
disposizioni di attuazione della presente L. sono adottate,
con uno o più decreti del Ministro della giustizia, entro sei
mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi
dell'art. 17, com. 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 21. (Norma di copertura).
1. All'onere
complessivo derivante dall'attuazione della presente L.,
valutato in 2.582.284 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22. (Entrata in vigore).
1. La presente
L. entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.