Raccomandazione della Commissione Europea,
del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili
agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
Legislazione comunitaria in vigore
98/257/CE - Gazzetta ufficiale n. L 115
del 17/04/1998
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 155,
considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni
approvate dal Consiglio «Consumatori» del 25 novembre
1996, ha sottolineato che l'esigenza di rafforzare la
fiducia dei consumatori nel funzionamento del mercato
interno e la loro capacità di trarre pienamente
vantaggio dalle possibilità che quest'ultimo offre loro,
comprende la possibilità per i consumatori di risolvere
le loro controversie in modo efficace ed adeguato
attraverso procedure extragiudiziali o altre procedure
comparabili;
considerando che il Parlamento europeo, nella sua
risoluzione del 14 novembre 1996, ha sottolineato che è
essenziale che tali procedure soddisfino criteri minimi
che garantiscano l'imparzialità dell'organismo, l'efficacia
della procedura, la sua pubblicità e la sua trasparenza
e ha invitato la Commissione ad elaborare proposte in
materia;
considerando che la maggior parte delle controversie in
materia di consumo, per loro natura, sono caratterizzate
da una sproporzione tra la portata economica della
controversia e il costo della risoluzione giudiziaria;
che le difficoltà eventualmente collegate alle procedure
giudiziarie possono, in particolare nel caso dei
conflitti transfrontalieri, dissuadere il consumatore dal
far valere effettivamente i suoi diritti;
considerando che il Libro verde «L'accesso dei
consumatori alla giustizia e la risoluzione delle
controversie in materia di consumo nell'ambito del
mercato unico» è stato oggetto di un'ampia
consultazione i cui risultati hanno confermato la
necessità e l'urgenza di un'azione comunitaria destinata
a migliorare la situazione attuale;
considerando che l'esperienza acquisita da numerosi Stati
membri dimostra che i meccanismi alternativi di
risoluzione non giudiziale delle controversie in materia
di consumo, purché sia garantito il rispetto di alcuni
principi essenziali, possono garantire buoni risultati,
tanto per i consumatori che per le imprese, riducendo il
costo e la durata della risoluzione delle controversie in
materia di consumo;
considerando che l'individuazione di tali principi a
livello europeo agevolerebbe l'attivazione di procedure
extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in
materia di consumo; che, per quanto riguarda i conflitti
transfrontalieri, ciò aumenterebbe la reciproca fiducia
degli organismi extragiudiziali esistenti nei vari Stati
membri nonché la fiducia dei consumatori nelle varie
procedure nazionali esistenti; che tali criteri
faciliteranno la possibilità per i prestatari di servizi
extragiudiziali stabiliti in uno Stato membro di offrire
loro servizi in un altro Stato membro;
considerando che tra le conclusioni del Libro verde
figurava l'adozione di una «Raccomandazione della
Commissione volta a migliorare il funzionamento dei
sistemi di "Ombudsman" (mediatore) incaricati
di esaminare controversie in materia di consumo»;
considerando che la necessità di tale raccomandazione è
stata sottolineata nel corso della consultazione sul
Libro verde ed è stata confermata nel corso della
consultazione sulla comunicazione «Piano d'azione»
dalla grande maggioranza delle parti interessate;
considerando che la presente raccomandazione deve
limitarsi alle procedure che, indipendentemente dalla
loro denominazione, portano ad una risoluzione della
controversia tramite l'intervento attivo di un terzo che
propone o impone una soluzione; che, di conseguenza, non
sono comprese le procedure che si limitano a un semplice
tentativo di riavvicinare le parti per convincerle a
trovare una soluzione di comune accordo;
considerando che le decisioni degli organi
extragiudiziali possono essere ad effetto vincolante per
le parti, limitarsi a semplici raccomandazioni o a
proposte di transazione che devono essere accettate dalle
parti; che ai fini della presente raccomandazione tali
vari casi sono definiti come «decisioni»;
considerando che l'imparzialità e l'obiettività dell'organo
responsabile dell'adozione delle decisioni sono qualità
necessarie per garantire la protezione dei diritti dei
consumatori e per aumentare la loro fiducia nei
meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie
in materia di consumo;
considerando che un organo può essere imparziale solo se,
nell'esercizio delle sue funzioni, non è sottoposto a
pressioni che potrebbero influenzarne le decisioni; che
occorre garantire la sua indipendenza senza che ciò
comporti la determinazione di garanzie tanto rigide
quanto quelle volte a garantire l'indipendenza dei
giudici nell'ambito del sistema giudiziario;
considerando che, quando la decisione è adottata
individualmente, l'imparzialità della persona
responsabile può essere garantita solo se essa dà prova
d'indipendenza, è in possesso delle qualifiche
necessarie e agisce in un ambiente che le consente di
decidere in modo autonomo; che ciò comporta che tale
persona goda di un mandato avente una durata sufficiente
durante la quale non può essere destituita senza
giustificato motivo;
considerando che, quando la decisione è adottata
collegialmente, la partecipazione paritaria dei
rappresentanti dei consumatori e dei professionisti è
uno strumento adeguato a garantire tale indipendenza;
considerando che, al fine di garantire l'informazione
adeguata delle persone interessate, occorre garantire la
trasparenza della procedura e dell'attività degli
organismi responsabili della risoluzione delle
controversie; che la mancanza di trasparenza può recare
pregiudizio ai diritti delle parti e provocare reticenze
nei confronti delle procedure extragiudiziali di
risoluzione delle controversie in materia di consumo;
considerando che gli interessi delle parti possono essere
protetti solo se la procedura consente loro di far valere
il loro punto di vista dinanzi all'organismo competente e
d'informarsi sui fatti esposti dalla controparte e,
eventualmente, sulle dichiarazioni degli esperti; che ciò
non implica necessariamente un'audizione orale delle
parti;
considerando che le procedure extragiudiziali hanno lo
scopo di agevolare l'accesso dei consumatori alla
giustizia; che esse devono inoltre, per essere efficaci,
porre rimedio a taluni problemi sollevati nel contesto
giudiziario, quali le spese elevate, la lunghezza dei
termini e il ricorso a procedure eccessivamente complesse;
considerando che, per accrescere l'efficacia e l'equità
della procedura, è opportuno attribuire all'organo
competente un ruolo attivo che gli consenta di prendere
in considerazione tutti gli elementi utili alla
risoluzione della controversia; che questo ruolo attivo
risulta ancora più importante per il fatto che, nel
quadro delle procedure extragiudiziali, le parti agiscono
spesso senza godere dell'assistenza di un consulente
giuridico;
considerando che gli organi extragiudiziali possono
decidere non solo sulla base di disposizioni legali ma
anche in base all'equità e ai codici di condotta; che
tuttavia questa flessibilità relativa al fondamento
delle loro decisioni non deve avere il risultato di
diminuire il livello di protezione del consumatore
rispetto alla protezione che gli garantirebbe, nel
rispetto del diritto comunitario, l'applicazione del
diritto da parte dei tribunali;
considerando che le parti hanno il diritto di essere
informate delle decisioni adottate e delle loro
motivazioni; che la motivazione delle decisioni
costituisce un elemento necessario per garantire la
trasparenza e la fiducia delle parti nel funzionamento
delle procedure extragiudiziali;
considerando che, in conformità con l'articolo 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'accesso ai
tribunali costituisce un diritto fondamentale che non
conosce eccezioni; che quando il diritto comunitario
garantisce la libera circolazione delle merci e dei
servizi nel mercato interno, la possibilità per gli
operatori, compresi i consumatori, di adire le
giurisdizioni di uno Stato membro per decidere le
controversie cui le loro attività economiche possono dar
luogo, allo stesso titolo dei cittadini di questo Stato,
costituisce il corollario di tali libertà; che le
procedure extragiudiziali non possono proporsi di
sostituire il sistema giudiziario; che di conseguenza l'utilizzazione
della via extragiudiziale non può privare il consumatore
del suo diritto d'accesso ai tribunali se non quando egli
lo accetti esplicitamente, in piena conoscenza di causa e
in una fase posteriore all'insorgere della controversia;
considerando che a volte e indipendentemente dall'oggetto
e dal valore della controversia, le parti e in
particolare il consumatore in quanto parte del contratto
ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno
esperta dell'altra parte contraente, possono aver bisogno
dell'assistenza e della consulenza giuridica di un terzo
per meglio difendere e proteggere i loro diritti;
considerando che, per ottenere un livello di trasparenza
e diffusione delle procedure extragiudiziali che
garantisca il rispetto dei principi esposti nella
presente raccomandazione, ed inoltre per facilitare il
loro collegamento in rete, la Commissione prenderà l'iniziativa
di creare una base di dati riguardante gli organismi
extragiudiziali di risoluzione delle controversie in
materia di consumo che offrono tali garanzie; che il
contenuto della base di dati sarà costituito dall'informazione
che gli Stati membri che intendono partecipare a questa
iniziativa comunicheranno alla Commissione; che per
consentire un'informazione standardizzata e per
semplificare la trasmissione di tali dati sarà messa a
disposizione degli Stati membri una scheda d'informazione
standard;
considerando infine che la determinazione dei principi
minimi riguardanti la creazione e il funzionamento delle
procedure extragiudiziali di risoluzione delle
controversie in materia di consumo sembra, nelle attuali
condizioni, necessaria a livello comunitario per
sostenere e integrare, in un settore essenziale, le
iniziative realizzate dagli Stati membri, al fine di
garantire, in conformità con l'articolo 129 A del
trattato, un elevato livello di protezione dei
consumatori; che non eccede quanto è necessario per
assicurare il corretto funzionamento delle procedure
extragiudiziali, e che è quindi conforme al principio di
sussidiarietà,
RACCOMANDA
che tutti gli organismi esistenti o che
saranno creati in futuro e che avranno come competenza la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia
di consumo rispettino i seguenti principi :
1) Principio d'indipendenza
L'indipendenza dell'organo responsabile dell'adozione
della decisione è garantita in modo tale da assicurare l'imparzialità
della sua azione.
Quando la decisione è adottata individualmente, questa
indipendenza è garantita in particolare attraverso le
seguenti misure:
- la persona designata possiede la capacità, l'esperienza
e la competenza, in particolare in materia giuridica,
necessarie allo svolgimento delle sue funzioni;
- la persona designata gode di un mandato irrevocabile di
durata sufficiente e garantire l'indipendenza della sua
azione e non può essere destituita senza giustificato
motivo;
- quando la persona designata è nominata o retribuita da
un'associazione professionale o da un'impresa, essa non
deve aver svolto attività lavorative, nel corso dei tre
anni precedenti la sua entrata in funzione, per questa
associazione professionale o per uno dei suoi membri o
per l'impresa in questione.
Quando l'adozione della decisione è collegiale, l'indipendenza
dell'organo responsabile dell'adozione della decisione può
essere garantita attraverso la rappresentanza paritaria
dei consumatori e dei professionisti o attraverso il
rispetto dei criteri sopra enunciati.
2) Principio di trasparenza
Sono adottati mezzi adeguati a garantire la
trasparenza della procedura. Tali mezzi comprendono:
1) la comunicazione scritta a qualunque soggetto che lo
richieda, delle seguenti informazioni:
- una descrizione precisa dei tipi di controversie che
possono essere sottoposti all'organo, nonché gli
eventuali limiti esistenti per quanto riguarda la
copertura territoriale e il valore dell'oggetto delle
controversie;
- le norme relative alla presentazione del reclamo all'organo
competente, compresi i passi previamente imposti al
consumatore nonché altre regole procedurali, in
particolare quelle relative al carattere scritto o orale
della procedura, alla comparizione personale e alle
lingue procedurali;
- il costo eventuale della procedura per le parti,
comprese le regole riguardanti la ripartizione delle
spese al termine della procedura;
- il tipo di regole sulle quali si fondano le decisioni
dell'organo (disposizioni legali, equità, codici di
condotta, ecc.);
- le modalità di adozione delle decisioni nell'ambito
dell'organo;
- il valore giuridico della decisione, precisando
chiaramente se ha o no natura vincolante per il
professionista o per entrambe le parti. Se la decisione
è di natura vincolante, devono essere precisate le
sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto della
decisione. Devono inoltre essere indicate le vie di
ricorso eventualmente esistenti per la parte che non ha
ottenuto soddisfazione.
2) La pubblicazione, da parte dell'organo competente, di
una relazione annuale relativa alle decisioni adottate,
che consentirà di valutare i risultati ottenuti e d'identificare
la natura delle controversie che gli sono state
sottoposte.
3) Principio del
contraddittorio
La procedura da seguire comporta la possibilità, per
tutte le parti interessate, di far conoscere il proprio
punto di vista all'organo competente e di prendere
conoscenza di tutte le posizioni e di tutti i fatti
avanzati dall'altra parte, nonché eventualmente delle
dichiarazioni degli esperti.
4) Principio di efficacia
L'efficacia della procedura è assicurata da misure
che garantiscano:
- l'accesso del consumatore alla procedura, senza essere
obbligato a ricorrere ad un rappresentante legale;
- la gratuità della procedura o la determinazione di
costi moderati;
- la fissazione di termini brevi tra la presentazione del
reclamo all'organo e l'adozione della decisione;
- l'attribuzione di un ruolo attivo all'organo competente
che gli consenta di prendere in considerazione tutti gli
elementi utili alla risoluzione della controversia.
5) Principio di legalità
La decisione dell'organo non può avere il risultato
di privare il consumatore della protezione che gli
garantiscono le disposizioni imperative della legge dello
Stato sul territorio del quale l'organo è stabilito. Nel
caso di controversie transfrontaliere, la decisione dell'organo
non può avere il risultato di privare il consumatore
della protezione che gli garantiscono le disposizioni
imperative della legge dello Stato membro in cui il
consumatore risiede abitualmente, nei casi previsti dall'articolo
5 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Qualunque decisione è motivata e comunicata quanto prima
per iscritto o in qualunque altra forma adeguata alle
parti interessate.
6) Principio di libertà
La decisione dell'organo può essere vincolante nei
confronti delle parti solo se esse ne sono state
precedentemente informate e l'hanno accettato
esplicitamente.
L'adesione del consumatore alla procedura extragiudiziale
non può derivare da un impegno che precede l'origine
della vertenza, quando questo impegno ha come effetto di
privare il consumatore del suo diritto di adire le
giurisdizioni competenti per la risoluzione giudiziaria
della controversia.
7) Principio di
rappresentanza
La procedura non può privare le parti
del diritto di farsi rappresentare o accompagnare da un
terzo in qualunque fase della procedura stessa.
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LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE è indirizzata agli organismi
responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo, a qualunque persona
fisica o giuridica responsabile per la creazione o il
funzionamento di tali organismi, nonché agli Stati
membri, nella misura in cui essi vi partecipano.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1998
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