Raccomandazione della Commissione Europea, del 30 marzo
1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
Legislazione comunitaria in vigore
98/257/CE - Gazzetta ufficiale n. L 115 del 17/04/1998
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 155,
considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni approvate dal
Consiglio «Consumatori» del 25 novembre 1996, ha sottolineato che
l'esigenza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel funzionamento
del mercato interno e la loro capacità di trarre pienamente vantaggio
dalle possibilità che quest'ultimo offre loro, comprende la possibilità
per i consumatori di risolvere le loro controversie in modo efficace ed
adeguato attraverso procedure extragiudiziali o altre procedure
comparabili;
considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14
novembre 1996, ha sottolineato che è essenziale che tali procedure
soddisfino criteri minimi che garantiscano l'imparzialità
dell'organismo, l'efficacia della procedura, la sua pubblicità e la sua
trasparenza e ha invitato la Commissione ad elaborare proposte in
materia;
considerando che la maggior parte delle controversie in materia di
consumo, per loro natura, sono caratterizzate da una sproporzione tra la
portata economica della controversia e il costo della risoluzione
giudiziaria; che le difficoltà eventualmente collegate alle procedure
giudiziarie possono, in particolare nel caso dei conflitti
transfrontalieri, dissuadere il consumatore dal far valere
effettivamente i suoi diritti;
considerando che il Libro verde «L'accesso dei consumatori alla
giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo
nell'ambito del mercato unico» è stato oggetto di un'ampia consultazione
i cui risultati hanno confermato la necessità e l'urgenza di un'azione
comunitaria destinata a migliorare la situazione attuale;
considerando che l'esperienza acquisita da numerosi Stati membri
dimostra che i meccanismi alternativi di risoluzione non giudiziale
delle controversie in materia di consumo, purché sia garantito il
rispetto di alcuni principi essenziali, possono garantire buoni
risultati, tanto per i consumatori che per le imprese, riducendo il
costo e la durata della risoluzione delle controversie in materia di
consumo;
considerando che l'individuazione di tali principi a livello europeo
agevolerebbe l'attivazione di procedure extragiudiziali per la
risoluzione delle controversie in materia di consumo; che, per quanto
riguarda i conflitti transfrontalieri, ciò aumenterebbe la reciproca
fiducia degli organismi extragiudiziali esistenti nei vari Stati membri
nonché la fiducia dei consumatori nelle varie procedure nazionali
esistenti; che tali criteri faciliteranno la possibilità per i
prestatari di servizi extragiudiziali stabiliti in uno Stato membro di
offrire loro servizi in un altro Stato membro;
considerando che tra le conclusioni del Libro verde figurava l'adozione
di una «Raccomandazione della Commissione volta a migliorare il
funzionamento dei sistemi di "Ombudsman" (mediatore) incaricati di
esaminare controversie in materia di consumo»;
considerando che la necessità di tale raccomandazione è stata
sottolineata nel corso della consultazione sul Libro verde ed è stata
confermata nel corso della consultazione sulla comunicazione «Piano
d'azione» dalla grande maggioranza delle parti interessate;
considerando che la presente raccomandazione deve limitarsi alle
procedure che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano ad
una risoluzione della controversia tramite l'intervento attivo di un
terzo che propone o impone una soluzione; che, di conseguenza, non sono
comprese le procedure che si limitano a un semplice tentativo di
riavvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune
accordo;
considerando che le decisioni degli organi extragiudiziali possono
essere ad effetto vincolante per le parti, limitarsi a semplici
raccomandazioni o a proposte di transazione che devono essere accettate
dalle parti; che ai fini della presente raccomandazione tali vari casi
sono definiti come «decisioni»;
considerando che l'imparzialità e l'obiettività dell'organo responsabile
dell'adozione delle decisioni sono qualità necessarie per garantire la
protezione dei diritti dei consumatori e per aumentare la loro fiducia
nei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in materia
di consumo;
considerando che un organo può essere imparziale solo se, nell'esercizio
delle sue funzioni, non è sottoposto a pressioni che potrebbero
influenzarne le decisioni; che occorre garantire la sua indipendenza
senza che ciò comporti la determinazione di garanzie tanto rigide quanto
quelle volte a garantire l'indipendenza dei giudici nell'ambito del
sistema giudiziario;
considerando che, quando la decisione è adottata individualmente,
l'imparzialità della persona responsabile può essere garantita solo se
essa dà prova d'indipendenza, è in possesso delle qualifiche necessarie
e agisce in un ambiente che le consente di decidere in modo autonomo;
che ciò comporta che tale persona goda di un mandato avente una durata
sufficiente durante la quale non può essere destituita senza
giustificato motivo;
considerando che, quando la decisione è adottata collegialmente, la
partecipazione paritaria dei rappresentanti dei consumatori e dei
professionisti è uno strumento adeguato a garantire tale indipendenza;
considerando che, al fine di garantire l'informazione adeguata delle
persone interessate, occorre garantire la trasparenza della procedura e
dell'attività degli organismi responsabili della risoluzione delle
controversie; che la mancanza di trasparenza può recare pregiudizio ai
diritti delle parti e provocare reticenze nei confronti delle procedure
extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo;
considerando che gli interessi delle parti possono essere protetti solo
se la procedura consente loro di far valere il loro punto di vista
dinanzi all'organismo competente e d'informarsi sui fatti esposti dalla
controparte e, eventualmente, sulle dichiarazioni degli esperti; che ciò
non implica necessariamente un'audizione orale delle parti;
considerando che le procedure extragiudiziali hanno lo scopo di
agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia; che esse devono
inoltre, per essere efficaci, porre rimedio a taluni problemi sollevati
nel contesto giudiziario, quali le spese elevate, la lunghezza dei
termini e il ricorso a procedure eccessivamente complesse;
considerando che, per accrescere l'efficacia e l'equità della procedura,
è opportuno attribuire all'organo competente un ruolo attivo che gli
consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi utili alla
risoluzione della controversia; che questo ruolo attivo risulta ancora
più importante per il fatto che, nel quadro delle procedure
extragiudiziali, le parti agiscono spesso senza godere dell'assistenza
di un consulente giuridico;
considerando che gli organi extragiudiziali possono decidere non solo
sulla base di disposizioni legali ma anche in base all'equità e ai
codici di condotta; che tuttavia questa flessibilità relativa al
fondamento delle loro decisioni non deve avere il risultato di diminuire
il livello di protezione del consumatore rispetto alla protezione che
gli garantirebbe, nel rispetto del diritto comunitario, l'applicazione
del diritto da parte dei tribunali;
considerando che le parti hanno il diritto di essere informate delle
decisioni adottate e delle loro motivazioni; che la motivazione delle
decisioni costituisce un elemento necessario per garantire la
trasparenza e la fiducia delle parti nel funzionamento delle procedure
extragiudiziali;
considerando che, in conformità con l'articolo 6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, l'accesso ai tribunali costituisce un
diritto fondamentale che non conosce eccezioni; che quando il diritto
comunitario garantisce la libera circolazione delle merci e dei servizi
nel mercato interno, la possibilità per gli operatori, compresi i
consumatori, di adire le giurisdizioni di uno Stato membro per decidere
le controversie cui le loro attività economiche possono dar luogo, allo
stesso titolo dei cittadini di questo Stato, costituisce il corollario
di tali libertà; che le procedure extragiudiziali non possono proporsi
di sostituire il sistema giudiziario; che di conseguenza l'utilizzazione
della via extragiudiziale non può privare il consumatore del suo diritto
d'accesso ai tribunali se non quando egli lo accetti esplicitamente, in
piena conoscenza di causa e in una fase posteriore all'insorgere della
controversia;
considerando che a volte e indipendentemente dall'oggetto e dal valore
della controversia, le parti e in particolare il consumatore in quanto
parte del contratto ritenuta economicamente più debole e giuridicamente
meno esperta dell'altra parte contraente, possono aver bisogno
dell'assistenza e della consulenza giuridica di un terzo per meglio
difendere e proteggere i loro diritti;
considerando che, per ottenere un livello di trasparenza e diffusione
delle procedure extragiudiziali che garantisca il rispetto dei principi
esposti nella presente raccomandazione, ed inoltre per facilitare il
loro collegamento in rete, la Commissione prenderà l'iniziativa di
creare una base di dati riguardante gli organismi extragiudiziali di
risoluzione delle controversie in materia di consumo che offrono tali
garanzie; che il contenuto della base di dati sarà costituito
dall'informazione che gli Stati membri che intendono partecipare a
questa iniziativa comunicheranno alla Commissione; che per consentire
un'informazione standardizzata e per semplificare la trasmissione di
tali dati sarà messa a disposizione degli Stati membri una scheda
d'informazione standard;
considerando infine che la determinazione dei principi minimi
riguardanti la creazione e il funzionamento delle procedure
extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo
sembra, nelle attuali condizioni, necessaria a livello comunitario per
sostenere e integrare, in un settore essenziale, le iniziative
realizzate dagli Stati membri, al fine di garantire, in conformità con
l'articolo 129 A del trattato, un elevato livello di protezione dei
consumatori; che non eccede quanto è necessario per assicurare il
corretto funzionamento delle procedure extragiudiziali, e che è quindi
conforme al principio di sussidiarietà,
RACCOMANDA
che tutti gli organismi esistenti o che saranno creati
in futuro e che avranno come competenza la risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo rispettino i seguenti principi
:
1) Principio d'indipendenza
L'indipendenza dell'organo responsabile dell'adozione della decisione
è garantita in modo tale da assicurare l'imparzialità della sua azione.
Quando la decisione è adottata individualmente, questa indipendenza è
garantita in particolare attraverso le seguenti misure:
- la persona designata possiede la capacità, l'esperienza e la
competenza, in particolare in materia giuridica, necessarie allo
svolgimento delle sue funzioni;
- la persona designata gode di un mandato irrevocabile di durata
sufficiente e garantire l'indipendenza della sua azione e non può essere
destituita senza giustificato motivo;
- quando la persona designata è nominata o retribuita da un'associazione
professionale o da un'impresa, essa non deve aver svolto attività
lavorative, nel corso dei tre anni precedenti la sua entrata in
funzione, per questa associazione professionale o per uno dei suoi
membri o per l'impresa in questione.
Quando l'adozione della decisione è collegiale, l'indipendenza
dell'organo responsabile dell'adozione della decisione può essere
garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei
professionisti o attraverso il rispetto dei criteri sopra enunciati.
2) Principio di trasparenza
Sono adottati mezzi adeguati a garantire la trasparenza della
procedura. Tali mezzi comprendono:
1) la comunicazione scritta a qualunque soggetto che lo richieda, delle
seguenti informazioni:
- una descrizione precisa dei tipi di controversie che possono essere
sottoposti all'organo, nonché gli eventuali limiti esistenti per quanto
riguarda la copertura territoriale e il valore dell'oggetto delle
controversie;
- le norme relative alla presentazione del reclamo all'organo
competente, compresi i passi previamente imposti al consumatore nonché
altre regole procedurali, in particolare quelle relative al carattere
scritto o orale della procedura, alla comparizione personale e alle
lingue procedurali;
- il costo eventuale della procedura per le parti, comprese le regole
riguardanti la ripartizione delle spese al termine della procedura;
- il tipo di regole sulle quali si fondano le decisioni dell'organo
(disposizioni legali, equità, codici di condotta, ecc.);
- le modalità di adozione delle decisioni nell'ambito dell'organo;
- il valore giuridico della decisione, precisando chiaramente se ha o no
natura vincolante per il professionista o per entrambe le parti. Se la
decisione è di natura vincolante, devono essere precisate le sanzioni
applicabili in caso di mancato rispetto della decisione. Devono inoltre
essere indicate le vie di ricorso eventualmente esistenti per la parte
che non ha ottenuto soddisfazione.
2) La pubblicazione, da parte dell'organo competente, di una relazione
annuale relativa alle decisioni adottate, che consentirà di valutare i
risultati ottenuti e d'identificare la natura delle controversie che gli
sono state sottoposte.
3) Principio del contraddittorio
La procedura da seguire comporta la possibilità, per tutte le parti
interessate, di far conoscere il proprio punto di vista all'organo
competente e di prendere conoscenza di tutte le posizioni e di tutti i
fatti avanzati dall'altra parte, nonché eventualmente delle
dichiarazioni degli esperti.
4) Principio di efficacia
L'efficacia della procedura è assicurata da misure che garantiscano:
- l'accesso del consumatore alla procedura, senza essere obbligato a
ricorrere ad un rappresentante legale;
- la gratuità della procedura o la determinazione di costi moderati;
- la fissazione di termini brevi tra la presentazione del reclamo
all'organo e l'adozione della decisione;
- l'attribuzione di un ruolo attivo all'organo competente che gli
consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi utili alla
risoluzione della controversia.
5) Principio di legalità
La decisione dell'organo non può avere il risultato di privare il
consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni
imperative della legge dello Stato sul territorio del quale l'organo è
stabilito. Nel caso di controversie transfrontaliere, la decisione
dell'organo non può avere il risultato di privare il consumatore della
protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge
dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, nei casi
previsti dall'articolo 5 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Qualunque decisione è motivata e comunicata quanto prima per iscritto o
in qualunque altra forma adeguata alle parti interessate.
6) Principio di libertà
La decisione dell'organo può essere vincolante nei confronti delle
parti solo se esse ne sono state precedentemente informate e l'hanno
accettato esplicitamente.
L'adesione del consumatore alla procedura extragiudiziale non può
derivare da un impegno che precede l'origine della vertenza, quando
questo impegno ha come effetto di privare il consumatore del suo diritto
di adire le giurisdizioni competenti per la risoluzione giudiziaria
della controversia.
7) Principio di rappresentanza
La procedura non può privare le parti del diritto di
farsi rappresentare o accompagnare da un terzo in qualunque fase della
procedura stessa.
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LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE è indirizzata agli organismi responsabili
per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di
consumo, a qualunque persona fisica o giuridica responsabile per la
creazione o il funzionamento di tali organismi, nonché agli Stati
membri, nella misura in cui essi vi partecipano.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1998
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