Professionista infedele,
al cliente il compito di vigilare
Per poter escludere la propria responsabilità, il contribuente deve fornire la prova concreta dell'assenza assoluta di colpa, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
La decisione della Corte.
Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i magistrati di legittimità hanno avallato le tesi dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado.
I giudici di legittimità hanno, infatti, ricordato come, per costante giurisprudenza in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, grava sul contribuente ai sensi degli articoli 5 e 6 del Dlgs n. 472/1997, e al fine di poter escludere la propria responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, la prova concreta dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Come anche chiaramente affermato dalle recenti decisioni della Cassazione (nn. 12901/2019 e 21061/2018) non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui egli stesso aveva affidato le proprie incombenze fiscali.
Per andare esente dalla responsabilità per mancato pagamento delle imposte, che sia conseguenza di un comportamento infedele del professionista a ciò deputato, il contribuente deve, dunque, fornire un’adeguata prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista, facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
E a tal fine, hanno, in ultimo, chiarito i giudici di legittimità, non è bastevole la mera presentazione di una denuncia penale nei confronti del professionista infedele, principio questo del resto già affermato anche dalle precedenti pronunce della medesima Corte di Cassazione (nn. 9422 e 8914 del 2018).
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