Revocatoria fallimentare: al curatore la prova dell’eventus damni
Occorre dimostrare le ragioni creditorie preesistenti rimaste insoddisfatte dal compimento dell’atto dispositivo e il mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio debitorio
Il curatore del fallimento, che intenda promuovere o eccepire la revocatoria ordinaria di un atto dispositivo, compiuto dal debitore poi fallito, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare la preesistenza di ragioni creditorie rimaste insoddisfatte rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ma anche il conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio debitorio.
Non trova quindi applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana, secondo cui, a fronte dell'allegazione creditoria delle circostanze integranti l'eventus damni, l'onere di dimostrare l’incapienza del patrimonio debitorio incombe su chi ne eccepisce la mancanza.
Il curatore rappresenta infatti, contemporaneamente, la massa dei creditori e il debitore fallito; inoltre, in ossequio al principio di vicinanza della prova, un simile onere non può porsi a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è certo tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa.
Questi, in sintesi, i principi espressi dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20801/2024 (testo in calce).
Il caso
Ubi Banca Spa, società incorporante la Banca Popolare di Ancona Spa, si insinuava al passivo del Fallimento V S.r.l., in privilegio ipotecario oltre interessi, in virtù di un mutuo fondiario concesso alla società poi fallita, mediante apertura di credito in conto corrente.
Il giudice delegato accoglieva parzialmente la domanda e ammetteva la Banca in collocazione chirografaria per un minore importo in sorte capitale; il tutto previa revoca della garanzia ipotecaria, sul rilievo che il mutuo era stato integralmente utilizzato per estinguere il preesistente debito chirografario della società fallita nei confronti della banca mutuante.
Escludeva invece l'importo relativo agli interessi in quanto indeterminabili, difettando, nel contratto di mutuo, la previsione della base (360 o 365) del tasso Euribor previsto.
Ubi Banca proponeva opposizione allo stato passivo ma senza successo.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo
Secondo il Tribunale, la complessiva operazione economica realizzata attraverso la stipula del mutuo fondiario costituiva un negozio indiretto, con l’effetto di munire il preesistente credito chirografario della banca, per scoperto del conto corrente, di una garanzia ipotecaria di cui era in origine privo.
Il credito era quindi assurto al rango di credito privilegiato, pregiudicando la par condicio creditorum. Essendo integrati gli estremi della "garanzia per debito preesistente", l’operazione era stata oggetto di revocatoria ordinaria.
I presupposti dell’azione revocatoria
Quanto ai presupposti dell’azione revocatoria, il Tribunale ravvisava l’eventus damni nella costituzione di una garanzia postuma in favore di un credito preesistente, di natura chirografaria, e nella conseguente acquisizione da parte della Banca di una posizione preferenziale rispetto ad eventuali ulteriori creditori.
In punto di scientia damni, riteneva che la Banca non potesse ignorare i vantaggi che avrebbe acquisito sugli altri creditori mutando il proprio credito e dunque diminuendo la garanzia patrimoniale generica, restando irrilevante l’inconsapevolezza dell’eventuale stato di insolvenza o di carenza di liquidità in cui si fosse trovata la debitrice al momento della stipula del mutuo.
L'ipoteca veniva quindi revocata, in quanto "garanzia costituita per un debito chirografario preesistente", e la Banca ammessa al passivo per la sola sorte capitale.
L’istituto di credito ricorreva per cassazione.
I motivi di ricorso
La Banca contestava sostanzialmente la sussistenza dei presupposti necessari per proporre l’azione revocatoria ordinaria.
In particolare censurava il decreto impugnato, obiettando che la ritenuta capacità pregiudizievole dell'atto dispositivo rispetto alla par condicio creditorum non fosse di per sé sufficiente per affermare la sussistenza dell'eventus damni.
Ma neppure sarebbe stata provata della scientia damni, non essendo sufficiente, a tal fine, l’aver avuto consapevolezza di acquisire una posizione migliorativa rispetto agli altri creditori della società poi fallita, in conseguenza dell'operazione compiuta.
Censurato infine, anche l’omesso accertamento dell'esistenza di uno stato d'insolvenza della V S.r.l., all'epoca dell'atto, e della propria conoscenza di ciò.
Revocatoria fallimentare e norme civilistiche
Secondo la Cassazione il motivo è fondato.
La Corte muove dal dettato dell'art. 66 L.Fall., che come noto dispone che il curatore può domandare o eccepire, a norma dell'art. 95, primo comma, L. Fall., l'inefficacia degli atti del debitore, poi dichiarato fallito, in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
Il rinvio alla norme civilistiche attesta, secondo i giudici, la natura derivata dell'azione proposta dal curatore che, seppur esperita nell'ambito di una procedura concorsuale, resta comunque soggetta ai requisiti sostanziali previsti dall'art. 2901 c.c.
L'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta quindi una deviazione dallo schema comune ma solo quanto ad effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine: immutati, invece, i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua
natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.
Revocatoria ordinaria e pregiudizio alle ragioni creditorie
Quanto al caso di specie, gli Ermellini osservano che, anche in caso di atto gratuito - come ad esempio la concessione di un’ipoteca per debito preesistente (come è stata configurata l'operazione dal Tribunale nel caso in questione) - il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria resta comunque il pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle "ragioni", e cioè alle pretese, di uno o più creditori nei confronti del debitore che ha compiuto l'atto.
Un pregiudizio che si traduce in una modifica quantitativa o qualitativa del patrimonio debitorio, tale da rendere impossibile, più incerta o difficile l'integrale soddisfazione dei diritti di credito vantati nei suoi confronti e sempre che, prima dell'atto dispositivo, tale soddisfazione fosse concretamente possibile, almeno in parte.
L’onere del curatore
Muovendo da tali premesse, è evidente che il curatore del fallimento, che intenda promuovere o eccepire la revocatoria ordinaria di un atto dispositivo, compiuto dal debitore poi fallito, dovrà dimostrare la sussistenza dell'eventus damni provando sia la preesistenza di ragioni creditorie rimaste insoddisfatte rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, sia il conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio debitorio.
Il curatore rappresenta infatti, al contempo, la massa dei creditori e il debitore fallito; inoltre, in ossequio al principio di vicinanza della prova, un simile onere non può certo esser posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (in tal senso
Cass. n. 8931 del 2013;
Cass. n. 1902 del 2015;
Cass. n. 16221 del 2019).
Non trova quindi applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione creditoria delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe su chi ne eccepisce la mancanza l'onere di dimostrare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni dell'attore.
Conclusioni
Il Tribunale non si è quindi attenuto ai principi illustrati, avendo ritenuto integrato l’eventus damni a fronte della mera costituzione della garanzia patrimoniale, senza peraltro chiarire se ed in quale misura esistessero altri crediti verso la debitrice al momento dell'atto impugnato e se ed in quale misura tali crediti, in quanto insoddisfatti, fossero stati poi ammessi al passivo del relativo fallimento.
Il ricorso è stato quindi accolto, con rinvio al Tribunale in diversa composizione, per un nuovo esame della questione.
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